Art. 29 comma 6 CCNL Sanità, nulla di nuovo: APPLICARE IL CONTRATTO

la Cassazione si esprime sul lavoro prestato nel giorno festivo infrasettimanale

La sentenza della Cassazione non fa altro che ribadire ciò che è chiaramente esplicitato nel CCNL relativamente all’attività lavorativa prestata nel giorno festivo infrasettimanale

Applicare le disposizioni del CCNL, con buona pace di chi il contratto non lo ha firmato, è proprio questa l’indicazione chiara e netta che scaturisce dall’ordinanza della Cassazione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 29, comma 6 che, lo ricordiamo, così recita:

“l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”

La Cassazione non fa altro che ribadire ciò che abbiamo sempre sostenuto: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è la principale autorità normativa ed economica inerente il rapporto di lavoro

In allegato trovi l’istanza unitaria inviata al Servizio salute della Regione Marche e a tutti gli Enti del SSR, trovi inoltre la modulistica per presentare l’istanza personale alla tua amministrazione di appartenenza.

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