Vincolo di permanenza di cinque anni per i neo assunti: è una valutazione in capo alla pubblica amministrazione

Mobilità prima della scadenza dei cinque anni: è una facoltà del datore di lavoro

Così si è espresso il dipartimento della funzione pubblica con il parere n° 0103321 del 24 Marzo 2022

Un recente parere della Funzione Pubblica (parere n. 0103321/2022 del 24.3.2022) ha chiarito la reale portata del vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione che l’art. 35 comma 5 bis D.L.vo 165/2001 impone ai lavoratori assunti a seguito del superamento di un pubblico concorso, in particolare la Funzione Pubblica, fermo restando il principio secondo il quale la norma che contempla il vincolo non può essere emendata dalla contrattazione collettiva, si è pronunciata sulla derogabilità del predetto vincolo da parte delle pubbliche amministrazioni affermando, in coerenza con il principio costituzionale di buona amministrazione, che lo stesso viene meno quando la mobilità del lavoratore vincolato, attuata prima dello spirare del termine quinquennale, risponde ad un interesse organizzativo della pubblica amministrazione interessata: “… l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali”; “… l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza”; “… la corretta interpretazione della norma esclude che, come rilevato, da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione”.
E’ per questo che abbiamo chiesto al Dipartimento Salute della Regione Marche e a tutti gli Enti del SSR di rivalutare la possibilità di attivare la mobilità tra gli enti stessi per il personale neo assunto prima della scadenza dei cinque anni.

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